Si informa il Personale che, ai sensi degli artt. 13 c. 2 (per i docenti) e 40 c. 2 (per gli ata), i beneficiari
delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) degli artt. 13 e 40, hanno diritto all’esclusione dalla
graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio
esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se
si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a
condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di
trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o
distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso
di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del
riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria
d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il
termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che
hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
IC San Vittorino Corcolle