Descrizione
Responsabile delle istanze di accesso civico:
Dirigente Scolastico dott.ssa Caterina Biafora
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico:
richiesta, sul modulo sottostante o su carta libera, debitamente datata e firmata, presentata in segreteria
negli orari di ricevimento o inviata
via pec a: rmic8cn00v@pec.istruzione.it
via peo a: rmic8cn00v@istruzione.it
Potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta:
Dirigente AT Roma : dott.ssa Giulia Vinciguerra
Tel.: (+39) 06 77205900 – 06 77392601
Fax: (+39) 06 77392600
e-mail: giulia.vinciguerra6@istruzione.it
COSA E’ L’ACCESSO CIVICO
Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, ma che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni
Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.
Documentazione: La richiesta può essere presentata tramite posta elettronica o direttamente presso gli uffici di segreteria.
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico
Descrizione del procedimento:
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico).
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Tutela dell’accesso civico:
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
ACCESSO “GENERALIZZATO”
Regolato dall’art. 5 c.2 dello stesso D.Lgs 33/2013, consente ai cittadini anche l’accesso a dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. L’Amministrazione ha però il dovere di verificare l’esistenza di controinteressati che riceverebbero pregiudizio dalla concessione dell’accesso al richiedente, comunicare loro l’esistenza della richiesta e concedere 10 giorni per presentazione di opposizione motivata. La richiesta di accesso civico può essere accolta nonostante l’opposizione dei controinteressati.
Richiesta al Dirigente Scolastico di accesso civico
Richiesta al Dirigente Scolastico di accesso generalizzato
Modulo di richiesta al Dirigente USR di riesame di accesso civico semplice e generalizzato